Statuto

Art. 1. Costituzione
E' costituita una Associazione culturale denominata Piacenza Arte con sede in Piacenza, presso il Palazzo Anguissola Cimafava Rocca alla via Giordani n. 2

Art. 2. Sede
La sede naturale della Associazione è presso il Palazzo Anguissola Cimafava Rocca alla via Giordani n. 2.
L'Assemblea della Associazione può essere anche convocata in altra sede ritenuta idonea dal Presidente dell'Associazione.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione attività di promozione di sviluppo ed incremento delle relazioni nazionali ed internazionali.

Art. 3. Scopo
La Associazione ha lo scopo di:

  • a) promuovere iniziative volte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città di Piacenza;
  • b) provvedere al restauro di opere pittoriche o di beni aventi particolare rilevanza storico-artistica;
  • c) organizzare eventi artistici o musicali o conferenze e promuovere ogni altra iniziativa volta ad incrementare la vita culturale della città di Piacenza;
  • d) incentivare, promuovere e realizzare studi, ricerche ed ogni altra attività culturale nel campo dell'arte in generale e della musica classica in particolare;
  • e) curare la formazione ed il potenziamento del patrimonio bibliografico finalizzato alla costituzione di archivi di dati e materiali nelle materie oggetto di interesse per l'associazione e coerenti alle sue finalità;
  • f) ricevere ed assegnare borse di studio;
  • g) promuovere e sviluppare scambi culturali con enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi culturali regionali, nazionali ed internazionali, favorendo l'interazione tra le varie discipline, quale momento di raccordo ed approfondimento tra i diversi settori del mondo della cultura;
  • h) promuovere ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile ed opportuna nell'ambito dello scopo associativo.

Art.4. Attività Strumentali, accessorie connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Associazione potrà tra l'altro:

  • a) avvalersi di docenti, esperti, studiosi, artisti, artigiani e di ogni altro qualificato prestatore d’opera materiale o intellettuale;
  • b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
  • c) svolgere ogni altra attività in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 5. Patrimonio
Il patrimonio della Associazione è costituito:

  • dal fondo di dotazione conferito dai fondatori all'atto della costituzione, nonché dai conferimenti in titoli, danaro e beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli Associati o da altri partecipanti;
  • dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
  • dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  • dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
  • da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da altri Enti Pubblici o da soggetti privati e da ogni altra utilità pervenuta all'Associazione in modo legittimo.

Il patrimonio e le risorse della Associazione saranno impiegati per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.6. Associati
Gli Associati della Associazione sono:

  • a) Associati "Fondatori"
  • b) Associati "Ordinari"
  • c) Associati "Sostenitori"
  • d) Associati "Benemeriti"

Sono "Associati Fondatori" coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo.
Possono essere "Associati Ordinari" le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le società ed enti interessati ai fini statutari.
Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Associazione con un contributo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione significativa di beni materiali od immateriali.
Il Consiglio Direttivo può nominare "Associati Benemeriti" le persone fisiche e giuridiche che abbiano svolto particolari attività in favore dell'associazione o che si siano contraddistinte per lo sviluppo di studi, ricerche, attività culturali nel campo delle materie che interessano lo scopo dell’Associazione.
L'ammissione ad Associato avviene con l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione della domanda che deve contenere la dichiarazione di accettazione del presente statuto e l'impegno a corrispondere all'Associazione le quote associative ed i contributi stabiliti secondo le disposizioni del Regolamento.
L'Associato è tenuto a versare la quota associativa di iscrizione e quella annuale nella misura e nei tempi indicati dal Regolamento.
In caso di recesso è tenuto a versare tutte le somme ancora non corrisposte, comprese quelle dell'anno solare in corso al momento del recesso.
Gli "Associati Benemeriti" sono esonerati dal versamento delle quote di ingresso e di quelle annuali.
L'Associato viene dichiarato decaduto per mora, per comportamenti incompatibili con i fini dell'associazione o per censurabile condotta civile.
Sulla ammissione e sulla estromissione dell'associato decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo con succinta motivazione.
Gli Associati possono, con modalità opportunamente disciplinate dal Regolamento, accedere ai locali e alle strutture funzionali della Associazione, come pure consultare archivi ed eventuali centri di documentazione, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente.

Art. 7 Organi della Associazione
Sono organi della Fondazione:

  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l'Assemblea;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi collegiali della Associazione deliberano a maggioranza semplice, salvo le maggioranze qualificate previste dallo Statuto.
Gli organi sociali sono di norma convocati presso la sede dell'Associazione ma possono essere convocati anche il luoghi diversi dalla sede sociale.

Art 8. Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte a terzi.
E' autorizzato a riscuotere dalla pubblica amministrazione e dai privati le somme spettanti all'Associazione per qualunque titolo e per qualunque ammontare e a disporre dei fondi dell'Associazione per le finalità dalla stessa secondo le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Associazione.

Il Presidente

  • convoca l'assemblea, almeno una volta l'anno, fissandone l'ordine del giorno;
  • convoca il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno, almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta ne ritiene necessaria la convocazione per deliberare ovvero per consultarsi in merito alle iniziative associative;
  • illustra al Consiglio Direttivo le linee generali di programma e le specifiche iniziative che ritiene opportune al perseguimento dello scopo;
  • nomina il Vicepresidente scegliendolo fra i membri del Consiglio Direttivo.
    In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne svolge le funzioni.
  • cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Aziende Pubbliche e Private, Centri di studio ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Associazione;
  • presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea e non riceve alcuna remunerazione per la carica ricoperta.

Art. 9. Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per tre anni, è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero di consiglieri da un minimo di tre ad un massimo di cinque, scelti fra gli Associati dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Esso stabilisce le linee culturali della Associazione; provvede alla organizzazione e promozione delle singole iniziative predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno.
I membri dimissionari o decaduti per qualsiasi motivo dal Consiglio Direttivo nel corso del triennio sono sostituiti dal Consiglio stesso, salvo il caso di dimissioni del Presidente o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti.
In tal caso l'Assemblea è convocata per la nuova elezione.
I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.
In particolare provvede a:

  • predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
  • deliberare in ordine all'accettazione di lasciti, donazioni e contributi nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;
  • determinare l'ammontare delle quote associative
  • nominare i soci "Ordinari", "Sostenitori e "Benemeriti"
  • proporre eventuali modifiche statutarie;
  • svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Art. 10. Convocazione del Consiglio Direttivo e quorum
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con lettera raccomandata / fax / e-mail spediti con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni anche altri membri della Associazione.

Art.11. Assemblea
L'Assemblea degli Associati è costituita dagli Associati "Fondatori"  "Ordinari" e dai "Sostenitori" e si riunisce almeno una volta l'anno.
E' consentita la partecipazione per delega ad altro Associato
All'Assemblea spetta il compito di eleggere il Presidente della Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione ed è dallo stesso convocata secondo un ordine del giorno.
L'Assemblea

  • formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Associazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo;
  • approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
  • approva il "Regolamento" che disciplina ogni altra modalità operativa della Associazione;
  • approva le modifiche dello Statuto.

Art. 12 Convocazione dell'Assemblea e quorum
L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno, secondo un ordine del giorno, con invio di lettera raccomandata / fax / e-mail trasmessa almeno sei giorni prima del giorno stabilito per la convocazione.
L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria, con le medesime modalità, dal Presidente o quando ne fa richiesta un terzo degli associati.
Può altresì riunirsi in forma plenaria non elettiva, ogni qualvolta ritenga utile un momento di confronto ed analisi.
L'Assemblea è validamente costituita se sono presenti la metà più uno degli Associati Fondatori , Ordinari e Sostenitori risultanti iscritti ed in regola con il pagamento delle quote e delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo le maggioranze qualificate previste dal presente Statuto.

Art. 13. Collegio dei Revisori dei Conti
II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, non necessariamente scelti fra gli Associati ma iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea, alla quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio.
Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua ogni opportuna verifica.
Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere ri confermati.
I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non ricevono alcuna remunerazione per la carica ricoperta.

Art. 14. Esercizio Finanziario
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Vengono redatti, entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, a cura del Consiglio Direttivo, un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo che dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria la quale dovrà essere convocata, a cura del Presidente dell'Associazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il Collegio dei Revisori dovrà trasmettere al Consiglio Direttivo una relazione sui bilanci entro quindici giorni dalla redazione dei medesimi.
Nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea gli Associati avranno la facoltà di visionare i bilanci e la relazione dei Revisori presso la sede della Associazione.

Art. 15 Modifiche dello Statuto
Le modifiche dello Statuto sono approvate con la maggioranza dei due terzi degli Associati
Non sono previste modifiche dello scopo dell'associazione così come indicato all'art.3 del presente Statuto, ma solo integrazioni dello scopo con altre finalità compatibili con quelle già delineate.

Art. 16. Durata
La Associazione ha durata fino al 2050, salvo rinnovo con voto dell'Assemblea a maggioranza semplice.

Art. 17 Scioglimento
Lo scioglimento anticipato della associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza di due terzi degli Associati.
In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il patrimonio acquisito verrà devoluto o affidato ad altra Associazione avente analogo scopo o, in subordine, al Comune di Piacenza.
In nessun caso il patrimonio dell'Associazione potrà essere ripartito fra i gli Associati.

Art.18. Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di Associazioni.

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