Art. 1. Costituzione
E' costituita una Associazione culturale denominata Piacenza Arte con sede in Piacenza, presso il Palazzo Anguissola Cimafava Rocca alla via Giordani n. 2
Art. 2. Sede
La sede naturale della Associazione è presso il Palazzo Anguissola Cimafava Rocca alla via Giordani n. 2.
L'Assemblea della Associazione può essere anche convocata in altra sede ritenuta idonea dal Presidente dell'Associazione.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione attività di promozione di sviluppo ed incremento delle relazioni nazionali ed internazionali.
Art. 3. Scopo
La Associazione ha lo scopo di:
Art.4. Attività Strumentali, accessorie connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Associazione potrà tra l'altro:
Art. 5. Patrimonio
Il patrimonio della Associazione è costituito:
Il patrimonio e le risorse della Associazione saranno impiegati per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art.6. Associati
Gli Associati della Associazione sono:
Sono "Associati Fondatori" coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo.
Possono essere "Associati Ordinari" le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le società ed enti interessati ai fini statutari.
Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Associazione con un contributo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione significativa di beni materiali od immateriali.
Il Consiglio Direttivo può nominare "Associati Benemeriti" le persone fisiche e giuridiche che abbiano svolto particolari attività in favore dell'associazione o che si siano contraddistinte per lo sviluppo di studi, ricerche, attività culturali nel campo delle materie che interessano lo scopo dell’Associazione.
L'ammissione ad Associato avviene con l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione della domanda che deve contenere la dichiarazione di accettazione del presente statuto e l'impegno a corrispondere all'Associazione le quote associative ed i contributi stabiliti secondo le disposizioni del Regolamento.
L'Associato è tenuto a versare la quota associativa di iscrizione e quella annuale nella misura e nei tempi indicati dal Regolamento.
In caso di recesso è tenuto a versare tutte le somme ancora non corrisposte, comprese quelle dell'anno solare in corso al momento del recesso.
Gli "Associati Benemeriti" sono esonerati dal versamento delle quote di ingresso e di quelle annuali.
L'Associato viene dichiarato decaduto per mora, per comportamenti incompatibili con i fini dell'associazione o per censurabile condotta civile.
Sulla ammissione e sulla estromissione dell'associato decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo con succinta motivazione.
Gli Associati possono, con modalità opportunamente disciplinate dal Regolamento, accedere ai locali e alle strutture funzionali della Associazione, come pure consultare archivi ed eventuali centri di documentazione, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente.
Art. 7 Organi della Associazione
Sono organi della Fondazione:
Gli organi collegiali della Associazione deliberano a maggioranza semplice, salvo le maggioranze qualificate previste dallo Statuto.
Gli organi sociali sono di norma convocati presso la sede dell'Associazione ma possono essere convocati anche il luoghi diversi dalla sede sociale.
Art 8. Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte a terzi.
E' autorizzato a riscuotere dalla pubblica amministrazione e dai privati le somme spettanti all'Associazione per qualunque titolo e per qualunque ammontare e a disporre dei fondi dell'Associazione per le finalità dalla stessa secondo le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Associazione.
Il Presidente
Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea e non riceve alcuna remunerazione per la carica ricoperta.
Art. 9. Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per tre anni, è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero di consiglieri da un minimo di tre ad un massimo di cinque, scelti fra gli Associati dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Esso stabilisce le linee culturali della Associazione; provvede alla organizzazione e promozione delle singole iniziative predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno.
I membri dimissionari o decaduti per qualsiasi motivo dal Consiglio Direttivo nel corso del triennio sono sostituiti dal Consiglio stesso, salvo il caso di dimissioni del Presidente o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti.
In tal caso l'Assemblea è convocata per la nuova elezione.
I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.
In particolare provvede a:
Art. 10. Convocazione del Consiglio Direttivo e quorum
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con lettera raccomandata / fax / e-mail spediti con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni anche altri membri della Associazione.
Art.11. Assemblea
L'Assemblea degli Associati è costituita dagli Associati "Fondatori" "Ordinari" e dai "Sostenitori" e si riunisce almeno una volta l'anno.
E' consentita la partecipazione per delega ad altro Associato
All'Assemblea spetta il compito di eleggere il Presidente della Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione ed è dallo stesso convocata secondo un ordine del giorno.
L'Assemblea
Art. 12 Convocazione dell'Assemblea e quorum
L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno, secondo un ordine del giorno, con invio di lettera raccomandata / fax / e-mail trasmessa almeno sei giorni prima del giorno stabilito per la convocazione.
L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria, con le medesime modalità, dal Presidente o quando ne fa richiesta un terzo degli associati.
Può altresì riunirsi in forma plenaria non elettiva, ogni qualvolta ritenga utile un momento di confronto ed analisi.
L'Assemblea è validamente costituita se sono presenti la metà più uno degli Associati Fondatori , Ordinari e Sostenitori risultanti iscritti ed in regola con il pagamento delle quote e delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo le maggioranze qualificate previste dal presente Statuto.
Art. 13. Collegio dei Revisori dei Conti
II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, non necessariamente scelti fra gli Associati ma iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea, alla quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio.
Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua ogni opportuna verifica.
Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere ri confermati.
I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non ricevono alcuna remunerazione per la carica ricoperta.
Art. 14. Esercizio Finanziario
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Vengono redatti, entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, a cura del Consiglio Direttivo, un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo che dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria la quale dovrà essere convocata, a cura del Presidente dell'Associazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il Collegio dei Revisori dovrà trasmettere al Consiglio Direttivo una relazione sui bilanci entro quindici giorni dalla redazione dei medesimi.
Nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea gli Associati avranno la facoltà di visionare i bilanci e la relazione dei Revisori presso la sede della Associazione.
Art. 15 Modifiche dello Statuto
Le modifiche dello Statuto sono approvate con la maggioranza dei due terzi degli Associati
Non sono previste modifiche dello scopo dell'associazione così come indicato all'art.3 del presente Statuto, ma solo integrazioni dello scopo con altre finalità compatibili con quelle già delineate.
Art. 16. Durata
La Associazione ha durata fino al 2050, salvo rinnovo con voto dell'Assemblea a maggioranza semplice.
Art. 17 Scioglimento
Lo scioglimento anticipato della associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza di due terzi degli Associati.
In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il patrimonio acquisito verrà devoluto o affidato ad altra Associazione avente analogo scopo o, in subordine, al Comune di Piacenza.
In nessun caso il patrimonio dell'Associazione potrà essere ripartito fra i gli Associati.
Art.18. Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di Associazioni.